![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
HOME
|
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
CLUB BOBTAIL ITALIA
|
ISTITUZIONALE
|
MANIFESTAZIONI
|
ALLEVAMENTI
|
AREA SOCI
|
![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Costituzione
Art.1- Il presente Statuto costituisce l'Associazione Specializzata " Societa'
Amatori Antico Pastore Inglese" (Old English Sheepdog), denominata "Bobtail
Italia", con sede ufficiale a Milano, presso l'Ente Nazionale della Cinofilia
Italiana; con sede direttiva presso il recapito della presidenza; con sede
operativa presso il recapito della segreteria. Essa mira a svolgere ogni piu' efficiente azione di tutela della razza "Bobtail", secondo lo Standard ufficiale riconosciuto.
Principi Generali-Finalità Associativa- Collaborazione con l'Enci
Art.2- L'Associazione Specializzata " Società Amatori antico Pastore Inglese"(Old English Speepdog), denominata " Bobtail
Italia", è associata all'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI), del quale osserva
lo Statuto, i Regolamenti, le delibere e le determine, assolvendo
scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto indirizzo,
la vigilanza, il controllo e il potere di sanzione e di sostituzione dell'ENCI.
Art.3- L'Associazione Specializzata "Bobtail Italia" ha come scopo il miglioramento
genetico delle popolazioni, lo studio, la valorizzazione, l'incremento e
l'utilizzo della razza Bobtail-Antico Pastore Inglese (Old English Sheepdog),
svolgendo anche gli incarichi di ricerca e di verifica affidati dall'ENCI e
fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale
prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico. A tale fine, l'Associazione
"Bobtail Italia" fornisce periodicamente all’ENCI una relazione sulla situazione della razza, unitamente agli obiettivi di
selezione che intende perseguire e ai risultati ottenuti.
Art.4- Per il conseguimento dei fini di cui sopra, l'Associazione Specializzata:
a) propaganda la divulgazione e la tutela del Bobtail ed assiste, nei limiti
delle proprie possibilita', i propri associati in tutte le iniziative che
abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;
b) autorizza ed organizza manifestazioni e qualunque altra iniziativa,
direttamente od in collaborazione con l'ENCI, con le associazioni e i gruppi
cinofili da questo riconosciuti, oppure con altri enti o associazioni
specializzate, anch'essi interessati a tali iniziative, richiedendo
l'approvazione preventiva ed il riconoscimento dell'ENCI, nel quadro e con la
disciplina da questo stabilite.
c) Tiene rapporti con le altre associazioni specializzate del Bobtail-che
tutelano la razza nei rispettivi paesi esteri-riconosciute dagli organismi
cinofili nazionali del proprio Paese, affiliati-federati od associati- alla
Federazione Citologica Internazionale (FCI-Federation Cinologique
International) ed aderenti all'associazione internazionale che raggruppa le
associazioni specializzate del Bobtail di ciascun Paese interessato alla
collaborazione, per la tutela del Bobtail nel mondo; oppure, riconosciuti dagli
enti governativi ( ministeri dell'agricoltura) del proprio Paese estero.
Art.5- L'Associazione Specializzata "Bobtail Italia" riconosce il potere d'indirizzo,
di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all'ENCI, ed in particolare il
potere dell'ENCI di nominare un Commissario straordinario o ad acta, nonché d'adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo
quanto previsto dallo Statuto Sociale dell'ENCI, nonché nel Regolamento d'Attuazione del medesimo.
Art.6- L'Associazione presta all'ENCI piena collaborazione; in particolare, il
Presidente dell'Associazione ha l'onere:
- di dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste
d'informazioni e ai chiarimenti avanzati dall'ENCI;
- di comunicare all'ENCI le variazioni all'elenco dei soci, le variazioni delle
cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l'attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall'Associazione in merito alla disciplina e
all'organizzazione delle attività zootecniche, al fine d'ottenere la ratifica dell'ENCI.
Rapporto Associativo-Voto in Assemblea
Art.7- Possono essere soci dell'Associazione Specializzata "Bobtail Italia" tutti i
cittadini italiani e stranieri di accertata moralità, che abbiano interesse al miglioramento della razza rappresentata e la cui
domanda venga presentata nei modi previsti dal presente statuto, di seguito
elencati.
Art.8- I soci si dividono in soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari. I
diritti e i doveri dei soci ordinari e sostenitori nei confronti
dell'Associazione, in conseguenza della loro appartenenza a quest'ultima, sono
uguali; e' diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i
soci sostenitori ne versano una maggiore, in segno di tangibile appoggio alle
iniziative ed all'attivita' del sodalizio. Il Consiglio Direttivo potra'
nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel
campo della cinofilia. Ai soci onorari non spetta diritto di voto e non sono
tenuti al pagamento della quota sociale. Non hanno diritto di voto i soci di
eta' inferiore ai 18 anni.
Art.9- La domanda d'ammissione a Socio è proposta per iscritto. Deve essere firmata dal richiedente (aspirante socio),
ed indirizzata al Presidente. In tale domanda, deve essere anche precisato che
il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto Sociale e la
relativa disciplina, nonche' ad osservare le disposizioni che saranno emanate
dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea. Su ciascuna domanda si pronuncia il
Consiglio Direttivo.In caso di mancata accettazione della stessa,il Consiglio
Direttivo non e' tenuto ad indicare i motivi della propria decisione. Avverso il diniego d'adesione è ammesso il reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite l'istanza
presentata al Presidente dell'Associazione, che avrà cura di portare la questione all'attenzione della prima Assemblea utile.
Art.10- Le domande d'ammissione a Socio presentate per l'anno, nel corso del quale si
svolge l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, potranno essere istruite e
valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.
Art.11- L'Assemblea Generale dei soci stabilisce con propria deliberazione-inserita
nell'Ordine del Giorno- la misura delle quote annuali dovute all'Associazione
da parte dei soci, di cui all'Art.8.
Art.12- L'iscrizione a socio vale per l'annata solare in corso (indipendentemente
dalla data d'accettazione e di versamento della quota associativa) e lo
vincolera' per l'anno successivo, qualora il Socio non presenti per lettera
raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre (dell'anno per
cui ha versato l'ultima quota associativa).
Art.13- La qualita' di socio si perde:
a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall'art. 12;
b) per morosita', che potra' essere dichiarata dal Consiglio Direttivo,
successivamente al primo aprile di ogni anno;
c) per espulsione, deliberata dall'Assemblea Generale dei soci,su proposta del
Consiglio Direttivo. Chi, per qualsiasi causa cessa dalla qualita' di Socio
perde ogni diritto relativo,ma non e' esonerato dagli impegni assunti.
Art.14- L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci regolarmente iscritti ed in
regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso.
Art.15- In piena attuazione dei principi d'ugualianza e di democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto in Assemblea. Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta e
firmata. Ogni Socio può essere portatore di non più di due deleghe. Non è ammesso il voto per posta.
Organi Sociali
Art.16- Sono organi dell'Associazione:
a) l'assemblea dei soci;
b) il consiglio direttivo composto dai consiglieri eletti dall'Assemblea;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Probiviri;
e) il Collegio Sindacale o dei Revisori dei Conti.
Assemblea generale dei Soci
Art.17- L'Assemblea Generale dei soci e' composta dai soci in regola con il versamento
della quota sociale per l'anno in corso. Ciascun socio, sia esso ordinario
oppure sostenitore,ha diritto ad un voto e puo' farsi rappresentare in
Assemblea da un altro socio mediante delega scritta e firmata. Sono ammesse
fino a due deleghe per socio delegato. Le deleghe devono essere depositate dal
socio intestatario, prima che l'Assemblea abbia inizio. Non sono ammesse
correzioni o cancellazioni sulle deleghe,ne' e' ammesso che un socio delegato
possa trasferire le sue deleghe ad un altro socio ancora.
Art.18- L'Assemblea Generale dei soci e' presieduta dal Presidente dell'Associazione,
oppure,qualora lo richieda lo stesso Presidente, da un socio chiamato dai soci presenti in
Assemblea-anche dietro votazione, nel caso che i candidati siano due o più- a presiederla (Presidente dell'Assemblea autorizzato a maggioranza dei soci
presenti). Essa dovra',prima che abbia inizio la discussione dell'Ordine del
Giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori,cui spetta di verificare la
validita' dei voti e delle deleghe depositate dai soci ad eseguire, qualora
abbiano a svolgersi delle votazioni con schede segrete,il conto dei risultati.
L'Assemblea Generale dei soci si pronuncia a maggioranza di voti, in caso di
parita' la decisione e' nulla, per cui si procedera' ad altra immediata
votazione, la quale potra' essere ripetuta sino al conseguimento di un
risultato di maggioranza.
Art.19- L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, presso la
sede e la località stabilita- di volta in volta- dal Consiglio Direttivo, in base alle esigenze
organizzative ed economiche dell'Associazione al momento della convocazione. La
convocazione dell'Assemblea ordinaria deve avvenire entro il mese di marzo, al
fine dell'approvazione del bilancio consuntivo dell'annata precedente e
dell'approvazione del programma dell'attività per l'annata in corso. In via straordinaria, puo' essere convocata in qualsiasi
altra data, sempre con le modalità di sede e località precedenti, allorche' lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, oppure
quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente, da parte del Collegio
Sindacale (Revisore dei Conti) o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al
voto. La convocazione e' annunciata dal Presidente, con l'invio per posta, ai
soci, degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno
quindici giorni prima ( fa fede il timbro postale di partenza) di quello
fissato per la convocazione. Negli inviti, debbono essere indicati la data, la
sede e la localita', nonchè l'ora della riunione ( in prima convocazione), con l'Ordine del Giorno da
trattare. Gli inviti di convocazione spediti, in ogni caso, da un avviso, con
analogo contenuto, pubblicato sul giornalino ( bollettino) ufficiale
dell'Associazione ( spedito gratuitamente a tutti i soci), oppure su "I Nostri
Cani"- organo ufficiale dell'ENCI-, nell'apposito spazio riservato alle
associazioni specializzate, almeno 30 giorni ( fa fede il mese di copertina
precedente il mese della convocazione) prima della data dell?Assemblea. L'Assemblea è valida in prima convocazione, allorche' risulta presente, di persona o per
delega, almeno la meta' piu' uno dei soci- ordinari o sostenitori- aventi
diritto al voto. L'Assemblea e' valida in seconda convocazione qualunque sia il
numero dei soci presenti o rappresentati per delega, al momento della relativa
ora indicata nell'invito. I soci onorari possono partecipare all'Assemblea e
prendere la parola, ma sono privi del diritto di voto.
Art.20- L'Assemblea ha il compito di deliberare:
a) sul programma generale dell'Associazione;
b) sull'elezione delle cariche sociali;
c) sui rendiconti finanziari;
d) sulle modifiche dello Statuto Sociale;
e) sulla misura della quota associativa, sia per i soci ordinari che
sostenitori;
f) su ogni altro argomento iscritto all'Ordine del Giorno, che non sia di
esclusiva competenza di un altro organo sociale.
Spetta, inoltre, all'Assemblea eleggere i consiglieri, i probiviri ed i sindaci
(revisori dei conti), effettivi e supplenti.
Consiglio Direttivo
Art.21- Il Consiglio Direttivo e' composto da 7 (sette) consiglieri eletti
dall'Assemblea dei soci e dura in carica tre anni solari. Ciascun consigliere può essere rieletto; qualora, durante il triennio, venisse a mancare, per qualsiasi
motivo, uno o piu' consiglieri, la sostituizione verrà affidata alla prima Assemblea utile. I membri eletti in sostituzione resteranno in carica sino a
|
quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a
mancare, invece, piu' della meta' dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo
s' intendera' decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro tre mesi
da tale stato di fatto alla convocazione dell'Assemblea Generale dei soci, per
le nuove elezioni del Consiglio Direttivo.
Art.22- Un Consigliere è nominato dall'ENCI e rimane in carica, indipendentemente dalla durata del
Consiglio Direttivo, fino alla successiva sostituzione da parte dell'ENCI. Il
Consigliere così nominato deve annualmente relazionare all'ENCI circa l'andamento
dell'Associazione, nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste, ai sensi del
Regolamento d'Attuazione dello Statuto Sociale dell'ENCI.
Art.23- Il Consiglio Direttivo ha il compito d'attuare gli scopi statutari, in armonia
con le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei soci; fra l'altro e'
responsabile dell'amministrazione sociale, approva e sottopone all'Assemblea i
rendiconti morali e finanziari; decide sulle domande di ammissione a nuovi
soci, indice e patrocina manifestazioni, approvando le iniziative
dell'Associazione ed autorizzando i raduni, le mostre speciali, nonche’ qualsiasi altro evento a favore della razza tutelata; sovrintende al lavoro
degli uffici, qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e
licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni; etc.
Art.24- Il Consiglio Direttivo provvede, altresi', alla nomina del Presidente e del Vice-Presidente
dell'Associazione, nonchè di un segretario-cassiere. Il Presidente ed il Vice-Presidente debbono essere
eletti tra i consiglieri. Il segretario-cassiere può anche non essere un consigliere; nonlo sarà allorché riceverà una remunerazione per il suo lavoro.
Art.25- Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi, e
straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza
dei consiglieri, oppure il Collegio dei Sindaci (revisori dei conti). Gli
avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni
prima di ciascuna riunione. Il Consiglio Direttivo e' presieduto dal Presidente
oppure in assenza di questi, dal Vice-Presidente oppure, in assenza di
entrambi, dal consigliere più anziano d'età. Le riunioni consiliari sono valide quando e' presente la maggioranza dei
consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a
maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi
presiede quella riunione. I consiglieri che non interverranno, senza giustificato motivo, a tre riunioni
consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica, dagli altri
componenti del Consiglio Direttivo.
Il Presidente
Art.26- Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, sia nei rapporti
interni che in quelli esterni; vigila e cura affinchè siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
provvede a quanto si addica all'osservazione delle disposizioni statutarie ed
alla disciplina sociale. In caso di urgenza, può agire con i poteri del Consiglio Direttivo; le sue deliberazioni cosi' adottate
dovranno, tuttavia, essere sottoposte all'approvazione dello stesso Consiglio,
nella prima riunione utile. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente
e' sostituito dal Vice-Presidente. In caso di sue dimissioni, spetta al
Consiglio Direttivo disporre la nomina di un nuovo Presidente, nel proprio
ambito, durante la prima riunione utile. Puo' essere nominato dal Consiglio Direttivo un Presidente
Onorario, anche se non consigliere, purche' socio. Il Presidente Onorario puo'
partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.
Patrimonio ed Amministrazione
Art.27- Il patrimonio dell'Associazione e' costituito:
a) dai beni immobili e mobili;
b) dalle somme accantonate;
c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.
Le entrate della societa' sono costituite:
a) dalle quote annuali versate dai soci;
b) dagli eventuali contributi concessi da enti o persone;
c) dall'attivita' di gestione;
d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo, purchè legittimo.
Art.28- L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre. Delle
risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i
consiglieri in carica, sino a quando l'Assemblea Generale dei soci, con
l'approvazione del bilancio, non si sia assunta direttamente gli impegni
relativi. Il bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea Generale dei soci va
trasmessa in copia all'Enci.
Collegio Sindacale o dei Revisioni dei Conti
Art.29- La sorveglianza amministrativa e contabile e' affidata ad un collegio
sindacale composto da tre sindaci (revisori dei conti), eletti dall'Assemblea
Generale dei soci, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere
rieletti. L'Assemblea Generale dei soci procedera' anche alla nomina di un
sindaco supplente. I sindaci hanno la facolta' di partecipare alle riunioni del
Consiglio Direttivo,alle quali debbono essere invitati. I tre membri effettivi,
nella loro prima riunione, eleggono -nel loro seno- il Presidente del Collegio.
Le funzioni di segretario sono esercitate dal Segretario dell'Associazione e,
in caso di suo impedimento, da un Socio designato dallo stesso Segretario,
d'intesa con il Presidente del Collegio. Qualora un membro effettivo non
potesse assistere alla riunione o in caso di dimissioni, esso sarà sostituito dal membro supplente. In caso di mancanza di almeno due membri del
Collegio durante il triennio, si procederà alla loro sostituzione in occasione della prima Assemblea ordinaria dei soci.
Collegio dei Probiviri
Art.30- Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea
Generale dei soci, fra coloro che non ricoprono altre cariche o funzioni. Essi
durano in carica tre anni solari e sono rieleggibili. Almeno uno dei membri
effettivi, qualora sia disponibile tra i soci, dovrà essere un competente di materie giuridiche. I tre membri effettivi, nella loro
prima riunione, eleggono -nel loro seno -il Presidente del Collegio (nel caso
sia eletto un componente di materie giuridiche, sarà costui ad assumere la presidenza). Le funzioni di segretario sono esercitate
dal Segretario dell'Associazione e, in caso di suo impedimento, da un socio
designato dallo stesso Segretario, d'intesa con il Presidente del Collegio. Il
Collegio dovrà pronunciarsi entro sei mesi dalla presentazione della denuncia, con lodo
scritto motivato, preso a maggioranza, con la presenza di tre membri; mentre,
l'istruttoria potrà essere svolta da uno dei membri del Collegio all'uopo incaricato, di volta in
volta. Le decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri nei confronti di un
socio dell'Associazione Specializzata "Bobtail Italia" sono appellabili presso
la Commissione di Disciplina di seconda istanza ( o d'appello) dell'ENCI,
secondo le modalità previste nell'art. 32 del presente statuto. Qualora un membro effettivo non
potesse assistere alla riunione o in caso di dimissioni, esso sarà sostituito da un membro supplente (tra i due supplenti, la precedenza va data,
se eletto fra questi, ad un'eventuale componente di materie giuridiche;
altrimenti, a quello più anziano d'età; in caso d'impedimento di chi dispone della precedenza, subentra l'altro
supplente). In caso di mancanza di almeno due membri del Collegio durante il
triennio, si procederà alla loro sostituzione in occasione della prima Assemblea ordinaria dei soci.
Norme Disciplinari
Art.31- Ogni socio e' tenuto a rispettare il Presente Statuto, lo Statuto dell'ENCI, il relativo Regolamento
d'Attuazione, tutti i regolamenti dell'ENCI, nonché le regole della deontologia e della correttezza sportiva. E' soggetto alle
decisioni dei Probiviri dell'Associazione Specializzata "Bobtail Italia", nonché alle decisioni delle Commissioni di Disciplina ( di prima istanza e di seconda
istanza o d'appello) dell'ENCI.
Art.32- La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell'ENCI, nelle
ipotesi previste dal Regolamento d'Attuazione dello Statuto dell'ENCI, nonché dal Collegio dei Probiviri dell'Associazione Specializzata "Bobtail Italia". Le
decisioni dei Probiviri dell'Associazione Specializzata sono appellabili avanti
la Commissione di disciplina di seconda istanza (o d'appello) dell'Enci,
mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall'appellante o dal suo
procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata a. r., nel termine perentorio di
trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del
Regolamento d'Attuazione dello Statuto Sociale dell'ENCI.
Art.33- Qualsiasi Socio, anche se riveste cariche in seno all'Associazione, è tenuto, inoltre, ad osservare le disposizioni dell'Assemblea e del Consiglio
Direttivo. Il Socio che trasgredisce a tali obblighi o, comunque, con il suo
comportamento, venga ad arrecare danno morale o materiale all'Associazione, è passibile di sanzioni disciplinari, che vengono deliberate dal Collegio dei Probiviri. Le denunce a carico di un Socio possono essere avanzate, entro
novanta giorni dal verificarsi dei fatti, per iscritto e firmate, da un socio
denunciante o da un organo dell'Associazione, al Consiglio Direttivo, che le
inoltra al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto
motivato, dopo aver contestato all'interessato, salvo archiviazione, l'addebito
rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le
proprie giustificazioni, con memorie, documenti e/o indicazioni di testi,
oppure dopo aver richiesto l'audizione personale, e dopo che il Collegio stesso
ha sentito il Presidente dell'Associazione. In caso di mancanze gravi, il
Consiglio Direttivo potrà, in via provvisoria e cautelativa, sospendere direttamente il Socio
dall'esercizio dei diritti sociali, in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà subito essere trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente. Il
Consiglio Direttivo procede all'attuazione del lodo dei probiviri, che è appellabile secondo i modi previsti nell'Art.32 del presente Statuto.
Art.34- I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un socio dell'Associazione Specializzata "Bobtail Italia"
sono i seguenti: censura; sospensione fino ad un massimo di tre anni; in caso
di particolare gravità, che comporti l'espulsione di un socio, il Collegio dei Probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all'Assemblea Generale dei soci, che
si pronuncerà in via definitiva. L'Associazione Specializzata "Bobtail Italia" ottempera e da
esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri soci dalle
Commissioni di Disciplina di prima istanza e di seconda istanza dell'ENCI.
Modifiche Statutarie
Art.35- Qualsiasi modifica al presente Statuto non può essere proposta all'Assemblea se non dal Consiglio Direttivo o da almeno un
terzo dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni relative a modifiche statutarie devono essere approvate,
secondo quanto previsto dall'art. 21 c.c.,a maggioranza dei presenti da una
assemblea che riunisca almeno la meta' piu' uno dei soci aventi diritto al
voto.
Art.36- Le modifiche allo Statuto dell'Associazione, prima d'essere presentate
all'Assemblea, devono essere comunicate all'ENCI, per ottenere la necessaria
preventiva approvazione, ai sensi del Regolamento d'Attuazione dello Statuto
Sociale dell'Ente stesso.
Varie
Art.37 -Tutte le cariche in seno all'Associazione sono gratuite.
Art.38- Il presente Statuto, dopo l'approvazione dell'Assemblea Generale dei soci,
entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi successiva modifica deve
sottostare a quanto contenuto negli art. 35 e 36 del presente Statuto.
Art.39- All'ENCI vengono riconosciuti poteri di tutela e di vigilanza, nonchè il diritto e il dovere di disporre delle ispezioni e quant'altro necessario,
secondo quanto contenuto nel presente Statuto, al fine di ripristinare e
regolarizzare le situazioni dovute a mancato funzionamento, gravi irregolarità e violazioni statutarie, entro i termini previsti dall'ENCI stesso.
Art.40- Per quanto non e' previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme
vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.
|